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Pubblicazioni di matrimonio - procedimento


Documenti necessari per la pubblicazione di matrimonio

  • Compilazione modello di istanza predisposto dall'Ufficio dello Stato Civile
  • Richiesta da parte del Parroco per i matrimoni che si intendono celebrare con il rito concordatario

Dopo aver ricevuto la richiesta di pubblicazione, l'ufficio preposto provvede all'acquisizione dei documenti necessari che, di norma, ottiene dalle altre Pubbliche Amministrazioni nell'arco di quindici giorni; viene quindi concordato, con gli interessati, un appuntamento per firmare il processo verbale di  pubblicazione matrimonio: il relativo atto sarà affisso per 8 giorni consecutivi + 3 giorni di deposito.
In quella sede i nubendi dovranno essere muniti dei propri documenti di identità, di una marca da bollo di € 14,62 o di due marche se uno dei due sposi risiede in un altro Comune.
E' possibile delegare uno degli sposi oppure una terza persona di fiducia che si presenti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere le dichiarazioni previste nel verbale (1), con procura (clicca qui per scaricare il modulo) e copia dei documenti di identità dello sposo/a/i che desidera/no farsi rappresentare.
Non è più richiesta, invece, la presenza di testimoni.


(1) Si avverte, per opportuna conoscenza, che nella lettura del verbale di pubblicazione, si citeranno gli articoli 85, 87 e 88 del codice civile, che qui di seguito vengono parzialmente riportati:

art. 85: Interdizione per infermità di mente: Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

art. 87: Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1)       gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2)       i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3)       lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4)       gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5)       gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6)       l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7)       i figli adottivi della stessa persona;
8)       l'adottato e i figli dell'adottante;
9)       l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Art. 88: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Alla scadenza dei termini, il Comune rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione da consegnare al Parroco o all'Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data di celebrazione del matrimonio; il "nullaosta" decade dopo 180 giorni, qualora il matrimonio non venga celebrato entro tale periodo.

Casi Particolari

  • I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale dei Minorenni, l'apposito decreto previsto dall'art. 84 del Codice Civile.
  • Le vedove che intendono contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla morte del coniuge, devono ottenere dal Tribunale, il decreto di dispensa ai sensi dell'art. 89 del Codice Civile.
  • Le divorziate che intendono contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione di scioglimento/cessazione degli effetti civili, devono presentare copia della relativa sentenza.
  • I cittadini stranieri devono presentare il NULLA OSTA rilasciato dall'autorità competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia) dal quale deve risultare che, in base alle leggi del proprio Stato, nulla osta al matrimonio con cittadino-a italiano-a, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero.

Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, stato civile, residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l'atto di nascita.
Il Nulla Osta ed eventualmente l'atto di nascita, devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati * presso l'autorità competente per territorio (Prefettura).
Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione** e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero.
(* non sono tenuti a tale legalizzazione gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Londra)
(** non sono tenuti a tale legalizzazione gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell'Aja)


Con la celebrazione del matrimonio i coniugi si trovano automaticamente in regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
Se i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni, possono dichiararlo all'atto della celebrazione del matrimonio oppure in un secondo tempo davanti ad un notaio (ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo anche dei beni acquistati dopo il matrimonio).