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Dal 14 gennaio 2012 - apertura al pubblico il sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 11.45, degli uffici anagrafe, protocollo, servizi sociali e istruzione; dal 3 marzo 2012 aperto anche l'ufficio tributi...


     
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011



Il Decreto legge 27/05/2008, n. 93 ha disposto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la precedente normativa.

Pertanto l’ICI 2011 deve essere versata applicando le seguenti aliquote:

5,5°/°° ABITAZIONE PRINCIPALE – Categoria Catastale A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze
(n° 1 C/6 + n°1 C/2)
Detrazione per abitazione principale €. 104,00=
7 °/°° ABITAZIONE SFITTA DA ALMENO DUE ANNI
6,5°/°° PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

DALL’01 AL 16 GIUGNO 2011 ACCONTO O VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
DALL’ 01 AL 16 DICEMBRE 2011

• CCP. N° 27002229 intestato a COMUNE DI MEDIGLIA – SERVIZIO TESORERIA – VERSAMENTO ICI
• PAGAMENTO CON BANCOMAT PRESSO SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI
• PAGAMENTO CON MODELLO F24

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE:

I soggetti passivi, a partire dal 2007, non devono più presentare dichiarazione (o comunicazione) relativa agli acquisti, cessazioni o modificazione di soggettività passiva, variazioni edilizie regolarmente denunciate in catasto, intervenute nel corso dell’anno; deve tuttavia essere presentata una Dichiarazione di Variazione (modello ministeriale) per tutte le questioni soggettive (detrazione per abitazione principale, uso gratuito, eventuali agevolazioni spettanti) entro i termini previsti per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune al n° 02/90662041 o all'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.mediglia.mi.it  

Modulistica
ICI - Dichiarazione/denuncia di variazione (MODELLO)
ICI - Dichiarazione/denuncia di variazione (ISTRUZIONI)
ICI - Richiesta di calcolo
ICI - Richiesta di rimborso