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TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani– come modificato con decorrenza 01/01/2009 con Atto
C.C.N° 19 del 27/05/2009 e G.C. n. 74 del 28/05/2009.
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Categoria
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Descrizione
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COEFFICIENTI previsti dal vigente Regolamento comunale della Tassa rifiuti
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Tariffa base 2011
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Quantità
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Qualità
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Coefficiente totale
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EURO
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1
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2
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1 x 2
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A
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Abitazioni, box, cantine
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1,00
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1,00
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1,00
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2,3538
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B
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Gabinetti medici, studi dentistici, saloni di bellezza, studi fotografici
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2,00
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1,10
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2,20
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5,1783
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C
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Associazioni ed istituzioni culturali, sportive e simili
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0,50
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1,00
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0,50
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1,1770
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D
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Uffici pubblici, privati, aziendali, studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni
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3,00
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0,90
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2,70
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6,3552
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E
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Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, mense aziendali ,supermercati, fioristi
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2,70
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1,50
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4,05
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9,5328
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F
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Alberghi, locande, alloggi convitti, pensioni, residence
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1,50
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1,00
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1,50
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3,5307
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G
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Locali ad uso commerciale, negozi artigianali, negozi ed esercizi pubblici non alimentari, officine, autorimesse pubbliche e private, farmacie
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2,30
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1,10
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2,53
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5,9550
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H
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Insediamenti industriali e artigianali, stabilimenti industriali per la parte destinata alla produzione
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2,00
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1,50
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3,00
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7,0613
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I
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Depositi e magazzini
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0,80
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1,10
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0,88
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2,0713
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Distributori di carburante, edicole, orefici, abbigliamento, esposizioni
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1,50
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1,10
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1,65
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3,8837
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M
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Teatri e impianti sortivi
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1,00
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1,20
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1,20
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2,8245
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Le tariffe sopra indicate sono incrementate del 5% per il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.
La tariffa giornaliera di cui al 1° comma dell’art. 11 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, viene stabilita in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%.
Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni, troveranno applicazione agli artt. 19 – 20 – 21 – 22 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni:
- Agli operatori economici che provvedono direttamente allo smaltimento o al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla tabella “B” allegata al vigente regolamento viene ridotta la tassazione mediante rimborso della tassa dovuta, in applicazione della tariffa di riferimento, nell’importo di € 0,11 per ogni Kg. Smaltito in proprio, risultante dalla documentazione comprovante l’avvio al recupero. Il rimborso non potrà comunque superare il 30% della tassa dovuta.
- Per avere diritto al rimborso l’operatore economico deve dimostrare di avviare effettivamente e correttamente al recupero tutti i rifiuti derivanti da imballaggi terziari, per i quali, ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo N. 22/97 è vietata l’immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
- L’agevolazione mediante rimborso è da applicarsi con le stesse modalità anche in relazione ai rifiuti assimilati di cui è documentalmente provata la diretta destinazione al recupero (art. 21, comma 7, D.L.vo N. 22/97), i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni od insediamenti autorizzati in base ad accordi di programma (art. 22, comma 11), i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma (art. 25, comma 2, lett. b).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune - telefono 02/90662041 o all'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.mediglia.mi.it
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