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ORDINANZA N. 44
Prot. n. 12823 del 06.10.2008


I L S I N D A C O

RAVVISATA la necessità di provvedere alla pulizia periodica di canali, rogge, fontanili e cavi siti nel territorio comunale di Mediglia, al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive dei canali;
CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
VALUTATO lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali di irrigazione nel territorio di Mediglia, accertato a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Servizio Ecologia, con conseguente:

  • Aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
  • Consistente peggioramento delle condizioni igienico - sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua superficiali e delle aree circostanti , con proliferazione di zanzare, topi, nutrie ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo.

CONSEDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti alla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;
VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada , D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
VISTI gli artt. 2.2.2., 2.3.5. e 2.3.6 del vigente Regolamento Locale d'Igiene secondo il quale:

  • Le rive dei canali devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea,
  • Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni e fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali stessi;

VISTO l'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 con la quale sono state delegate ai comuni le funzioni relative all'adozione di provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 25/1/2002 n. 7/7868 avente per oggetto "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica contenenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000"
VISTA LA L.R. 7/10/2002 n° 20 avente per oggetto "Contenimento della nutria (Myocastor Corpus);
RICHIAMATA altresì l'ordinanza n° 29 del 06.06.08 avente per oggetto" Provvedimenti contro la diffusione e proliferazione della pianta AMBROSIA"
RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare, topi, nutrie (Myocastor Corpus) ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, contoterzisti, possessori, ecc. dei fondi in Mediglia, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, rogge, canali di irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Mediglia, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

  1. all'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
  2. ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
  3. ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
  4. ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.
E' assolutamente vietato:

  • procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e
    dissecanti,
  • rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

In caso di avvistamento di popolazioni numerose di nutrie si dovrà segnalarne la presenza alla centrale operativa degli agenti del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Milano (tel. 0277405808).
In caso di inottemperanza della presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e più precisamente:

  1. dagli articoli del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n: 285 e successive modifiche ed integrazioni richiamati nel presente provvedimento:
  • violazioni artt. 20, 31 e 32 : da € 137,55 a € 550,20.
  • violazioni art. 21 : da € 687,75 a € 2.745,15.
  1. dall'art. 2.3.5 del vigente Regolamento Locale d'Igiene sarà soggetto alla sanzione amministrativa nella misura massima di € 103, 29 ove il fatto non integri gli estremi di più grave violazione e fermo restando il risarcimento danni a carico dei contravventori.

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n° 689 del 24/11/1981 avente per oggetto "Modifiche al sistema penale"

ORDINA ALTRESI'

  • L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, alle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza.
  • Il Locale Comando di Polizia è incaricato dell'osservanza della presente Ordinanza ed irrogare le eventuali sanzioni.

MANDA

copia del provvedimento al Locale Comando di Polizia e all'A.S.L. Milano Due , per gli adempimenti di competenza nonché alla Stazione dei Carabinieri di San Giuliano Milanese, per opportuna conoscenza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 06 Ottobre 2008

IL SINDACO
Carla Andena