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DOMANDA
Nello Studio geologico allegato al PRG sono indicati numerosi corsi d'acqua come se fossero attivi, che dovrebbero rientrare nel reticolo idrico minore; come è possibile far declassificare quei corsi d'acqua non più attivi o che non possiedono le caratteristiche di corso d'acqua pubblico?
RISPOSTA
Questo comune non ha ancora adottato il reticolo idrico minore di competenza comunale. Attualmente l'esistenza o meno di un corso d'acqua vengono dimostrate nel contesto del procedimento che comporta trasformazione dei suoli, nelle forme e modi citati nell'art. 11 bis della norme del PRG. Fino all'approvazione del reticolo idrico minore di competenza comunale e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche valgono le disposizioni di cui al r.d. 523/1904, e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza di 10 metri o quanto previsto per i canali di bonifica se il corso d'acqua rientri in tale categoria. Quindi fino all'approvazione del reticolo idrico minore di competenza comunale, nei procedimenti urbanistici ed edilizi, che comportano nuova edificazione o ristrutturazione edilizia e urbanistica, è necessario individuare i corsi d'acqua attivi e la relativa eventuale qualificazione di acqua pubblica. In particolare i progetti devono essere corredati da idonea documentazione relativa al reticolo idrico superficiale, attivo anche solo stagionalmente e anche se tombinato, con individuazione della relativa situazione ambientale e di titolarità.
Concludendo non è previsto nessun procedimento di declassificazione da parte del Comune, ma solo una valutazione tecnica più approfondita da allegare ai progetti, atta a dimostrare l'esistenza o meno del corso d'acqua attivo e la sua eventuale qualificazione di acqua pubblica, sulla base della preliminare individuazione dello Studio geologico.
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