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DOMANDA
E' possibile mediante semplice manutenzione straordinaria recuperare a fini abitativi un immobile in zona B3, un tempo utilizzato per alloggiare i lavoranti nei fondi agricoli?
RISPOSTA
Nelle Sottozone B3, come individuate dal vigente PRG, l'attuazione degli interventi ammessi è subordinata, quanto agli interventi di manutenzione straordinaria. al semplice titolo edilizio.
Per manutenzione straordinaria si intende:
« b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare; » (Legge regionale 12/05 art. 27).
La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo complessivo del fabbricato, né mutamento delle destinazioni d'uso.
In presenza di immobili rurali dismessi o non utilizzati secondo il fine per cui sono sorti, per esempio con riferimento ad unità immobiliari un tempo adibite ad abitazione dei lavoranti stagionali o meno, si sottolinea che la destinazione d'uso cui ci si deve riferire per definire il confine tra manutenzione straordinaria e livelli superiori di intervento non è quella abitativa antica essendo non attuali le condizioni della funzione abitativa stessa, bensì quella identificabile come "di ruralità" e quindi agricola. Si tratta di cambio di destinazione d'uso con opere - e pertanto non manutenzione straordinaria - un intervento volto al recupero a fini abitativi di un immobile come sopra individuato.
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