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I residenti stranieri, extracomunitari, devono comunicare entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza anche la sola ospitalità (qualsiasi sia il periodo di ospitalità). Tali dichiarazioni, rese dal proprietario dell'immobile, sono obbligatorie per legge. In caso di omissione della dichiarazione o di dichiarazione mendace, sono previste sanzioni.
Requisiti In base all'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, nr.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:
"chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza."
In base alla normativa sono pertanto obbligati:
- tutti i datori di lavoro che impiegano stranieri;
- tutti i residenti, stranieri e non, che ospitano cittadini stranieri;
Modalità di comunicazione
La comunicazione di ospitalità e/o assunzione di cittadino straniero deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, unitamente a copia del permesso di soggiorno, all'Ufficio Protocollo entro 48 ore. L'incaricato che riceve la comunicazione vi appone la data di ricevimento e ne rilascia una copia all'interessato. Detta comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini, vale la data di timbro postale. La comunicazione deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile in cui lo straniero è ospitato e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta (ospitalità o assunzione).
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