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Dichiarazione di ospitalità (per cittadini EXTRA-UE)

I residenti stranieri, extracomunitari, devono comunicare entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza anche la sola ospitalità (qualsiasi sia il periodo di ospitalità).

Descrizione

I residenti stranieri, extracomunitari, devono comunicare entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza anche la sola ospitalità (qualsiasi sia il periodo di ospitalità).

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Ufficio responsabile

Polizia Locale

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I residenti stranieri, extracomunitari, devono comunicare entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza anche la sola ospitalità (qualsiasi sia il periodo di ospitalità). Tali dichiarazioni, rese dal proprietario dell'immobile, sono obbligatorie per legge. In caso di omissione della dichiarazione o di dichiarazione mendace, sono previste sanzioni.
Requisiti In base all'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, nr.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (2)

(1) Parole soppresse dall'articolo 1, comma 1184, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
(2) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Modalità di comunicazione
La comunicazione di ospitalità e/o assunzione di cittadino straniero deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'Ufficio Protocollo entro 48 ore. L'incaricato che riceve la comunicazione vi appone la data di ricevimento e ne rilascia una copia all'interessato. Detta comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini, vale la data di timbro postale. La comunicazione deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile in cui lo straniero è ospitato e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta (ospitalità o assunzione).

Ultima modifica: martedì, 12 dicembre 2023

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