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Assegno di Maternità

Un assegno per le madri non lavoratrici

Chi può chiedere il contributo

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.

Requisiti richiesti

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve:

  • avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui;
  • essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • essere residente nel Comune di Mediglia;
  • essere cittadina italiana, comunitaria o extra-comunitaria, se in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o se in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette;
  • essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a €  1.694,45 per l’anno 2016;
  • non aver superato € 16.954,95 di ISEE per l’anno 2016, per un nucleo famigliare di minimo tre componenti;
    il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.

    TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Documentazione da allegare

  • fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore;
  • fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno Fam. UE art. 10 D.L. 30/07;
  • fotocopia della carta di soggiorno del bambino; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla all’Ufficio Minori Assegni non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno di maternità non potrà essere erogato;
  • fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale della dichiarante;
  • fotocopia delle coordinate bancarie (IBAN) per pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale (D.L. 201/2011)

Il contributo è pari ad € 1.694,45 per l’anno 2016.

Ultima modifica: martedì, 12 dicembre 2023

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