Descrizione estesa
Premesso che l’art. 25 della L.R. 16/2016 Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici disciplina la misura di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare il comma 3 del medesimo articolo si riferisce ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio.
Ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche:
• ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale;
• Entità del contributo:
•Fino ad un massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3000 euro);
•Fino ad un massimo di € 2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui sopra.
• l’assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda a seguito della pubblicazione dell’Avviso relativo emanato dall’Ente proprietario.
1. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 i requisiti di accesso al contributo come di seguito elencati:
a) appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’art.31, della legge regionale 27/2009;
b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00;
d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 4 del medesimo articolo 25;
e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del regolamento regionale 4/2017.
I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all’art. 5 se, al termine dei trentasei mesi, risultano in possesso dei requisiti.
Per la stesura della graduatoria la Commissione terrà conto del versamento dei canoni di locazione nonché di eventuali ulteriori contributi erogati.
2. MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I nuclei familiari devono presentare domanda, allegata al presente bando al Comune di Mediglia entro il 20/11/2026 ore 12:00 completa del valore ISEE nelle seguenti modalità al protocollo generale dell’Ente:
- a mezzo pec: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it
- a mano: nei giorni di apertura dell’ufficio.